Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5700 del 2 luglio 2025
Beni culturali.Prescrizioni di tutela indiretta
Le prescrizioni di tutela indiretta previste dall'art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, (nel quale è rifluita, con espressioni letterali largamente coincidenti, la fattispecie sostanziale disciplinata dapprima all'art. 21 della l. n. 1089 del 1939 e poi all'art. 49 del d.lgs. n. 490 del 1999) hanno la funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell'immobile principale (gravato da vincolo "diretto"). Tale tipologia di vincolo integra quindi un limite apponibile al diritto di proprietà sulla base di apprezzamenti rimessi all'autorità amministrativa competente, sia pure da contenersi secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. L'Amministrazione, in particolare, "ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro" (art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004). Il vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale. Ne deriva che non è il solo bene in sé a costituire oggetto della tutela, ma l'intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale, che può richiedere una conservazione particolare. In questo senso il canone di verifica del corretto esercizio del potere deve avvenire secondo un criterio di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell'esercizio del potere che deve essere congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. I valori tutelati dalla norma citata hanno carattere ambivalente ed investono l'ambito territoriale interessato nel loro insieme in ragione della peculiarità dei beni da tutelare, con la conseguenza che il vincolo indiretto può essere apposto per consentire di comprendere l'importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale: ecco perché la tutela prevista dall'art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 comprende tanto una tutela della luce, della cornice e del decoro verso l'immobile oggetto di tutela diretta quanto la salvaguardia degli scorci, degli equilibri prospettici e delle visuali godibili anche dall'immobile stesso.
La nozione di “area idonea” tra disciplina statale e normativa regionale (nota a T.a.r. Veneto, 18 dicembre 2024, n. 2997)
di Clara SILVANO
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5734 del 2 luglio 2025
Rifiuti.Inquinamento e responsabilità
In via generale, l'ordinamento comunitario non vieta agli Stati di introdurre una responsabilità presunta e solidale del proprietario che abbia concesso in locazione un immobile dove si sia verificata la dispersione di rifiuti e di inquinamenti. L'unico limite è che la presunzione sia relativa, e dunque consenta la prova contraria. Nell'ordinamento nazionale è stata seguita una diversa impostazione, che richiede la prova del comportamento doloso o colposo del proprietario come condizione per imporre l'obbligo della rimozione dei rifiuti abbandonati. Vi sono, però, anche delle norme di segno opposto, che tutelano interessi pubblici superiori. In particolare, al proprietario incolpevole può essere chiesto di adottare le misure di prevenzione necessarie a impedire la diffusione della contaminazione (art. 245 comma 2, d.lgs. 152/2006). Questa seconda norma, che codifica una fattispecie di responsabilità del custode dell'immobile ex art. 2051 c.c., restringe in misura sostanziale la portata della prima. Il proprietario, infatti, pur essendo esonerato dalla rimozione dei rifiuti in quanto non responsabile dell'abbandono degli stessi, potrebbe essere coinvolto qualora la rimozione fosse necessaria per impedire la diffusione della contaminazione.
Cass. civ. S.U. n. 20381 del 21 luglio 2025
Pres. Cirillo Est. Mercolino Ric. Greenpeace ed altri c. Eni spa ed altri
Ambiente in genere.Giurisdizione in tema di azioni climatiche strategiche
Regolamento di giurisdizione presentato da Greenpeace O.N.L.U.S. e altre parti relativamente a questione concernente responsabilità legate al cambiamento climatico (segnalazione Avv. M. Ceruti)
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5753 del 3 luglio 2025
Rifiuti.Rapporti tra procedimento penale e amministrativo
Deve ritenersi irrilevante l’assoluzione in sede penale riportata da una società per imputazioni varie, relative alle operazioni di trattamento dei rifiuti autorizzate nell’impianto di smaltimento da essa gestito, tra cui la miscelazione non autorizzata per partite non omogenee. Nella sede amministrativa, concernente il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a), del testo unico ambientale, si controverte in ordine al distinto profilo concernente la conformità a legge delle misure imposte dall’autorità competente per il legittimo scopo di migliorare il rendimento ambientale dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, nell’ambito dell’ampia discrezionalità a quest’ultimo attribuita dalla legge, e sulla base degli elementi di carattere tecnico a disposizione, perché forniti dal soggetto autorizzato o acquisiti attraverso gli appositi controlli di legge. In questo ambito, la mancata dimostrazione in sede penale del superamento dei limiti autorizzati allo scarico non vale evidentemente ad elidere il potere amministrativo di disciplina delle attività di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’impianto autorizzato, il quale anzi si pone nella medesima direzione di raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale penalmente tutelati.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2757 del 23 luglio 2025
Urbanistica.Demolizione e ricostruzione
L'intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di "ristrutturazione", non può prescindere dal conservare traccia dell'immobile preesistente. Non pare irragionevole escludere la sussistenza di elementi di continuità quando, come nel caso di specie, un edificio a due piani, di cui uno solo adibito a residenza, viene sostituito da una palazzina di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti che, all’evidenza, produce un carico urbanistico ampiamente superiore e, perciò, molto diverso da quello prodotto dall’edificazione precedente. Tale intervento deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione. (segnalazione M. Grisanti)
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