Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 4372 del 21 maggio 2025
Urbanistica.Condono e nozione di ultimazione dell'intervento edilizio
L’art. 32, co. 25, del d.l. n. 269 del 2003 prevede che il nuovo condono si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003. In considerazione di quanto previsto dal co. 2 dell’art. 31 l. n. 47/1985, applicabile anche al nuovo condono del 2003, per opere ultimate devono intendersi gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Tale norma prevede, pertanto, due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione (alla data del 31 marzo 2003), rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione; e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici “ultimati” si intendono quelli completi almeno al “rustico”, espressione con la quale si intende un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne) ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili. La nozione di completamento funzionale implica, invece, uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione; in altri termini l’organismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione “al rustico”, ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno) ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso. Pertanto, per quel che concerne il criterio del completamento funzionale richiesto al fine di stabilire se un abusivo mutamento di destinazione d’uso si sia perfezionato entro la data limite fissata per la presentazione delle domande di condono, deve aversi riguardo non solo alla realizzazione delle opere che “denunciano” la destinazione oggetto di condono, ma anche alla realizzazione di tutte le opere che rendano questa ultima effettivamente possibile.
Cass. Sez. III n. 22080 del 12 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Munafò
Rifiuti.Abbandono di rifiuti e posizione di garanzia del legale rappresentante di ente o impresa
La posizione di garanzia del legale rappresentante in materia di gestione dei rifiuti implica che egli sia responsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'«azienda» nel suo complesso considerata e, pertanto, egli risponde degli illeciti ambientali commessi dai di lei dipendenti e perfino da estranei, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando.
Si può decarbonizzare l’ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un’analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC
di Michele CARDUCCI e Gianvito CAMPEGGIO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4309 del 20 maggio 2025
Urbanistica.Piani per gli insediamenti produttivi
I P.I.P. (piani per gli insediamenti produttivi) possono essere progettati per accogliere attività monotematiche (artigianali, industriali, commerciali e turistiche), oppure un insieme di queste attività; si tratta di strumenti che possono essere realizzati soltanto su aree individuate, ai sensi dalla normativa urbanistica, come “aree industriali”. Il meccanismo si basa sull’esproprio da parte del Comune per una successiva cessione agli operatori o in diritto di proprietà, oppure in diritto di superficie. Qualunque intervento edilizio in dette aree è regolato da una convenzione con cui sono disciplinati i rapporti e gli obblighi dei singoli operatori nei confronti del Comune. Il P.I.P. di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 appartiene alla categoria dei piani urbanistici funzionali di rilievo locale, la cui finalità è quella di realizzare uno specifico interesse primario: sotto il profilo economico, ha la funzione di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico; sotto il profilo sociale, contribuisce a prevenire tensioni sociali connesse alla dismissione produttiva attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi forte impatto occupazionale. Si tratta quindi di uno strumento eccezionale attraverso il quale si realizza un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all'assegnatario con il sacrificio del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, sacrificio che potrà essere imposto solo in nome di un interesse generale, ex art. 42, comma 3, Cost. Se quindi questa è la finalità del Piano, appare evidente come, nella sua attuazione, non si possa prescindere dall’esigenza di dare corso agli investimenti previsti e ciò in considerazione del bilanciamento di interessi che ha già visto il sacrificio degli interessi degli originari proprietari che sono stati espropriati.
Cass. Sez. III n. 22081 del 12 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Sofia
Rifiuti.Abbandono dei rifiuti urbani al di fuori dagli appositi contenitori
L'abbandono dei rifiuti urbani al di fuori dagli appositi contenitori è vietato e sussiste l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti. In caso di inottemperanza, si verifica una ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti.
TAR Campania (SA) Sez. I n. 1062 del 9 giugno 2025
Urbanistica.Sanatoria paesaggistica di abusi in zona vincolata e3x art. 36bis TUE
Seppure l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, non esclude la sanabilità degli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lo stesso articolo 36 bis, al comma 4, dispone che, per tali interventi, l’ufficio competente richieda all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. La norma non prevede automaticamente la sanatoria paesaggistica degli interventi di cui si tratta, ma subordina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica, nella fattispecie concretamente esercitata dalla Soprintendenza
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