Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 37512 del 18 novembre 2025 (UP 9 ott 2025)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Calabrese
Urbanistica.Opere in cemento armato e struttura metallica
La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8725 del 10 novembre 2025
Urbanistica.Individuazione della natura precaria di un’opera
Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8861 del 12 novembre 2025
Urbanistica.Interventi di pavimentazione di spazi esterni
Deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di taluni limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne: i) è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; ii) riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che, anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità, incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; iii) è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbanistico; iv) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.
Cass. Sez. III n. 37398 del 17 novembre 2025 (UP 15 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Lambru
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca legittima anche con istruttoria dibattimentale incompleta
Non è ostativa, ai fini della possibilità di ritenere accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti delle parti private, la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico. La dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, non è dirimente, in quanto il giudice ben potrebbe decidere sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione, in particolare, del potere a lui spettante di revoca dell'assunzione delle prove ammesse per superfluità
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8712 del 10 novembre 2025
Beni ambientali.Articolo 167 dlv 42\2004
La sanzione di cui all'art. 167 dlv 42\2004 non è una forma di risarcimento del danno, ma una sanzione amministrativa applicabile a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale. Nella previsione normativa, il danno viene in considerazione solo come criterio di commisurazione della sanzione - in alternativa al profitto conseguito - e non come parametro che ne condiziona l'an. L'assenza di un danno ambientale non ostacola, dunque, il potere sanzionatorio, ma assume rilievo sotto il profilo della quantificazione dell'importo dovuto, che sarà ragguagliata al solo profitto conseguito. Si tratta di una sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo antee proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatorio alternativa alla demolizione essa viene ragguagliata al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e, in base all'art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Cass. Sez. III n. 37683 del 19 novembre 2025 (UP 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Vergine Ric. PM in proc. Orlando
Urbanistica.Demolizione e messa alla prova
In materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.
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